Grandi sorprese (non belle) per i contribuenti forfetari nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2016 approvati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti in regime forfetario, come sai, sono soggetti che non hanno natura di sostituti di imposta, cioè non devono operare alcuna ritenuta d’acconto all’atto del pagamento dei compensi.
Questo significa, ad esempio, che io commercialista, quando fatturo ad un mio cliente in regime forfetario non opero nessuna ritenuta d’acconto.
Tuttavia, per consentire eventuali controlli del Fisco, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono a carico del contribuente forfetario un nuovo obbligo di compilazione: i righi da RS371 a RS373 (evidenziati qui sotto).
In questi righi della dichiarazione è previsto l’obbligo di indicare, in corrispondenza della colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta, e in corrispondenza della colonna 2 l’ammontare dei redditi stessi.
Con l’espressione “redditi” si intende che debbano essere indicati i compensi corrisposti al professionista.
In pratica, se sei in regime forfetario e paghi dei compensi ad un professionista (es. il commercialista), sei obbligato ad indicare nel modello dichiarativo il codice fiscale del professionista stesso e l’importo del suo compenso.
Adempimenti sempre più folli a carico dei contribuenti (e di noi consulenti) che hanno scelto il regime forfetario per snellire la burocrazia.
Oggi non chiedetemi se sono felice.
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