E’ passato quasi un anno da quando, nello scorso autunno, si delineava il futuro fiscale delle partite iva.
La legge di stabilità 2015, pubblicata in gazzetta ufficiale il 23.12.2014, aveva previsto l’introduzione di un nuovo regime forfetario, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma.
Si era trattato di un iter normativo complesso e modificato all’ultimo minuto con l’aggiunta di un requisito che si è rivelato “sostanziale” al fine della decisione di poter optare o meno per il regime agevolato.
Qui avevo illustrato quali erano (e quali sono ad oggi) i requisiti previsti per poter accedere al regime, e qui le principali caratteristiche dello stesso.
La legge, in origine, aveva previsto anche l’abolizione, a partire dal 1 gennaio 2015, del “vecchio” regime dei minimi, quello con l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% per intendersi. Fortunatamente (questa volta ancora più in extremis) è stato concesso ai contribuenti di poterne usufruire ancora per un anno, fino al 31 dicembre 2015.
Anche quest’anno all’orizzonte si prospettano (o si promettono) cambiamenti sostanziali.
Il Sottosegretario all’Economia, infatti, ha promesso di “rimediare” con la Legge di Stabilità 2016, a degli errori fatti con la legge precedente, provando a fondere i due regimi agevolati esistenti in uno solo.
Quindi regime dei minimi + nuovo regime forfetario insieme in un unico “forfettone”, con un livellamento del limite massimo di ricavi ad euro 30.000 ed una parificazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%.
Nell’attesa di capire cosa succederà il mio suggerimento, in particolare per chi è in fase di inizio attività, è quello di studiare attentamente i due regimi esistenti per capire quale dei due è al momento più conveniente, e seguire l’iter della Legge di Stabilità in modo da poter fare una valutazione definitiva della propria posizione nel prossimo autunno ed entro la fine dell’anno 2015.
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