01 Feb 2017

Contributi inps artigiani e commercianti: cosa cambia

Contributi-inps-forfetario

Ieri l’Inps ha emanato una nuova circolare relativa ai contributi per l’anno 2017 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.

Ecco in sintesi quanto riportato nella circolare.

E’ rimasto invariato il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali ed è pari ad euro 15.548,00. Se il tuo reddito non supera, quindi, questo valore, sei obbligato a versare solamente i contributi fissi minimi.

L’importo del contributo minimo per l’anno 2017 è stato fissato in questo modo:

  • per gli artigiani: euro 3.668,99
  • per i commercianti: euro 3.682,99

Sul reddito che eccede il minimale di cui sopra (cioè se il tuo reddito supera euro 15.548,00) le aliquote da applicare sono le seguenti:

  • se hai più di 21 anni e il tuo reddito non supera euro 46.123,00: 23,55% per gli artigiani e 23,64%  per i commercianti;
  • se hai più di 21 anni e il tuo reddito supera euro 46.123,00: 24,55% per gli artigiani e 24,64%  per i commercianti;
  • se hai meno di 21 anni e il tuo reddito non supera euro 46.123,00: 20,55% per gli artigiani e 20,64%  per i commercianti;
  • se hai meno di 21 anni e il tuo reddito supera euro 46.123,00: 21,55% per gli artigiani e 21,64%  per i commercianti.

Il massimale di reddito entro il quale sono dovuti questi contributi ammonta per l’anno 2017, per gli iscritti a partire dal 1996, ad euro 100.324,00.

Ti ricordo che il saldo dei contributi Inps dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi di impresa
  • è rapportato ai redditi prodotti nell’anno 2017 e si pagherà nell’anno 2018.

Cosa succede a chi è in regime forfetario?

Come ricordetere, dallo scorso anno, i contribuenti in regime fiscale forfetario, potevano usufruire di uno sconto sui contributi previdenziali artigiani e/o commercianti, pari al 35%.

Per ottenere tale agevolazione era indispensabile effettuare un’opzione da presentarsi esclusivamente con domanda telematica sul sito dell’Inps, entro il 28 febbraio 2016. Tale domanda doveva essere ripresentata anche da chi aveva aperto la partita iva in precedenza e aveva già presentato la domanda telematica per l’anno 2015.

Con la nuova Circolare n. 22 Inps di ieri, sembra che per quest’anno le cose siano diverse.

La Circolare, infatti, dopo aver ricordato che la legge di stabilità per il 2017 non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, considera tale regime prorogato anche per il 2017, alle stesse condizioni dell’anno 2016.

L’Istituto ricorda, inoltre che l’accesso alle agevolazioni Inps ha natura facoltativa e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Di seguito la Circolare recita così: “Il regime in parola che consiste nella riduzione contributiva del 35% (circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.”

In sintesi, quindi, sembra di capire che:

  • se hai già optato telematicamente nell’anno 2016 per avere lo sconto contributivo, non è necessario rifare l’opzione entro fine febbraio 2017;
  • se nel 2016 hai intrapreso una nuova attività e vuoi usufruire dello sconto contributivo, devi comunicare l’opzione telematicamente entro il 28 febbraio 2017 (e qui mi domando: ma se lo scorso anno la circolare Inps diceva che l’opzione andava effettuata con la massima tempestività dalla data di apertura della attività, come mi comporto ora? La devo ripresentare?)
  • se hai intrapreso una nuova attività nel 2017 devi comunicare telematicamente la volontà di sgravio contributivo con la massima tempestività.

Nulla cambia in merito alle scadenze di versamento dei contributi fissi minimi che, quindi, restano:

  • 16 maggio 2017
  • 21 agosto 2017
  • 16 novembre 2017
  • 16 febbraio 2018.

Vedremo se la stampa chiarirà qualche delicato passaggio di questa Circolare, non proprio chiarissimo.

 

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