Lunedì 21 agosto è scaduto il termine entro cui chi possiede una partita iva avrebbe dovuto effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni REDDITI 2017 e IRAP 2017 (si tratta, quindi, del primo acconto 2017 e del saldo 2016): ora è possibile il ravvedimento.
Se non hai provveduto al pagamento, infatti, ti ricordo che è in ogni caso possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, pagando quanto dovuto, in ritardo, con l’aggiunta di interessi e sanzioni.
Per i tardivi versamenti, la sanzione varia a seconda dell’entità del ritardo (secondo l’art. 13 del DLgs. 471/97):
– se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione è del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
– se il ritardo è compreso tra i 15 e i novanta giorni, la sanzione è del 15%;
– se il ritardo è superiore ai 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.
Semplificando, le sanzioni sono le seguenti:
– 0,1% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza (comunemente detto ravvedimento sprint);
– 1,5% se il pagamento tardivo avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
– 1,67% se il pagamento tardivo avviene tra il 30° e il 90° giorno dalla scadenza;
– 3,75% se il pagamento tardivo avviene tra il 91° giorno e l’anno successivo;
– 4,29% se il pagamento tardivo avviene entro i due anni successivi.
Oltre al versamento delle sanzioni ridotte, bisogna corrispondere le imposte e gli interessi legali al tasso dello 0,1%.
0 commenti