15 Feb 2016

Nuovo regime forfetario – focus 2: la marca da bollo

Oggi, in questo secondo focus, come ti avevo preannunciato due settimane fa, parleremo di fattura e di marca da bollo per i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario.

Questo regime IVA, come ben sai, esonera tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti per accedervi, da gran parte degli adempimenti e degli obblighi fiscali.

Chi adotta questo regime sulle fatture, sugli scontrini e sulle ricevute fiscali emesse non deve applicare l’IVA a titolo di rivalsa.

Questo esonero comporta l’indicazione obbligatoria sulla fattura stessa della seguente annotazione:

“Operazione in franchigia da iva effettuata da contribuente appartenente a regime forfetario ai sensi dell’art. 1 co.54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190”

 

Le regole generali impongono che a causa della non applicazione dell’IVA sulle fatture emesse venga al suo posto applicata l’imposta di bollo di 2 euro se la fattura supera i 77,47 euro.

La marca da bollo va applicata, con contrassegno telematico (il bollo fisico, per intenderci) sulla fattura originale che viene spedita al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata l’annotazione “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.

Fai attenzione!

Chi riceve la fattura è obbligato solidalmente con chi la emette per il pagamento dell’imposta, pertanto se ricevi una fattura senza la corretta applicazione della marca da bollo, sei esente da responsabilità solo se entro 15 giorni dalla ricezione della stessa la presenti in Agenzia delle Entrate e paghi la relativa imposta.

Se riaddebiti il costo della marca da bollo al tuo cliente in fattura dovrai indicare il relativo importo e il riferimento seguente:

“esclusa dal campo di applicazione iva ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972”.

Ricordati che la marca da bollo deve avere data anteriore a quella della fattura!

Nel caso di non applicazione del bollo o di applicazione del bollo con data successiva alla data della fattura è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa per ogni fattura considerata “irregolare”.

La sanzione prevista è pari al doppio o al quintuplo della maggior imposta evasa (nel caso della marca da bollo da 2 euro quindi gli importi sono abbastanza contenuti…).

A presto con i successivi focus.

Lunedì 29 febbraio parliamo di contributi INPS!

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Carlotta Cabiati

Carlotta Cabiati

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