01 Feb 2016

Nuovo regime forfetario – focus 1: ingresso libero

Inizia oggi un ciclo di sei post che ho deciso di scrivere per analizzare alcuni dettagli del nuovo regime forfetario 2016. Usciranno una volta ogni due settimane, il lunedì, e serviranno a chiarire casi specifici e particolarità del regime.

Si tratta di approfondimenti, quindi ti consiglio, se non ne sai ancora nulla, di leggere prima quello che ho scritto qui in merito alle caratteristiche di questo regime.

 

Adesso è il momento giusto per scegliere il regime fiscale agevolato e il primo passo è ovviamente quello di capire se puoi accedervi.

Il primo chiarimento sui cui voglio soffermarmi è quello fornito dalla Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016* e riguarda la possibilità di accesso al regime forfetario anche per quei contribuenti che negli anni precedenti hanno optato per altri regimi fiscali.

Cosa significa?

Le perplessità degli operatori nascevano dal fatto che questo nuovo regime agevolato è considerato “regime naturale” per tutti i contribuenti che ne hanno i requisiti. E questo avrebbe comportato che, chi nell’anno 2015 avesse utilizzato il regime contabile semplificato pur avendo i requisiti per il forfetario previsto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno, avrebbe dovuto continuare ad utilizzare quel regime per un triennio (perché questo è il vincolo obbligatorio previsto dalla norma).

L’Agenzia delle Entrate, invece, con il suo chiarimento, ha aperto sostanzialmente a tutti l’accesso al regime agevolato. Evviva!

 

Vediamo adesso, due casi specifici:

a) contribuente che negli anni precedenti ha utilizzato il regime dei minimi

– può transitare nel regime forfetario e applicare per gli anni mancanti al quinquennio il 5% di imposta sostitutiva;

– può restare nel regime dei minimi fino alla scadenza del quinquennio o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età (per chi è giovane sicuramente questa seconda soluzione è la migliore).

b) contribuente che nel 2015 ha optato per il regime fiscale ordinario, in contabilità “semplificata”.

Trattandosi di opzione (secondo la normativa) questo contribuente sarebbe obbligato a restare in questo regime anche per il 2016 e 2017.

L’agenzia delle Entrate, con l’interpretazione fornita al convegno, invece, ha chiarito che anche questo contribuente può utilizzare nel 2016 il nuovo regime forfetario.

 

Ci vediamo tra due lunedì. Si parlerà di fattura e marca da bollo!

 

*Convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore sulle novità fiscali.

 

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2 Commenti

  1. Pamy Lami

    Ciao Carlotta, grazie per il bell’articolo!! Sempre molto interessanti e utili!
    Ti pongo questo quesito perchè non riesco ancora a capire nella mia posizione cosa posso fare. Poi magari approfondiamo con una consulenza privata se è il caso….
    Io fino a poco più di 1 anno fa ero amministratore di una srl e ora sono rimasta socia. E faccio parte della ditta individuale di mio fratello come impresa familiare.
    Vorrei aprire p.iva (in tutt’altro settore) ma a quanto ho sempre saputo non rientravo nei requisiti per i motivi di cui sopra… mi chiedo se anche con la nuova riforma è confermato questo aspetto… grazie tante!!!

    Rispondi
    • Carlotta

      Ciao Pamy, grazie per i complimenti. In effetti il fatto che tu faccia parte dell’impresa familiare di tuo fratello ti dovrebbe escludere dalla possibilità di accedere a questo regime agevolato, purtroppo.
      Sarebbe comunque il caso approfondire la tua situazione.
      A presto!
      Carlotta

      Rispondi

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  1. Nuovo regime forfetario - focus 2: la marca da bollo - Carlotta Cabiati - […] in questo secondo focus, come ti avevo preannunciato due settimane fa, parleremo di fattura e di marca da bollo…

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