26 Feb 2016

Nuovo regime forfetario – focus 3: i contributi inps

Avrei dovuto pubblicare questo articolo lunedì 29 febbraio ma ho deciso di anticipare di qualche giorno l’uscita.

E ora ti spiego perchè.

Una delle caratteristiche del regime fiscale forfetario, nella versione della Legge di stabilità 190/2014, era l’agevolazione contributiva, per i contribuenti iscritti alla gestione INPS Artigiani o Commercianti, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda telematica da effettuarsi sul sito dell’inps.

L’agevolazione prevedeva che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenisse in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il che significava che, se hai aperto la partita iva nell’anno 2015 e hai deciso di optare per l’agevolazione contributiva, avresti potuto evitare il versamento dei contributi minimali inps (3.529,06 per gli artigiani e 3.543,05 per i commercianti, calcolati sulla base di un reddito minimo di euro €15.548,00).

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata (ossia per il calcolo delle annualità contributive ai fini della pensione) veniva previsto che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

La legge di stabilità 208/2015, che ha modificato in molti aspetti il regime forfetario, ha agito anche sulla questione previdenziale.

Le nuove disposizioni, infatti, prevedono che a decorrere dall’1.1.2016, sul reddito forfetario determinato per il calcolo dell’imposta sostitutiva, si applica la contribuzione ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

Questo significa, in sostanza, che è stato ripristinato il minimale contributivo, con la possibilità di usufruire dello sconto del 35%. Per gli artigiani il minimale di 3.529,06 viene ridotto ad euro 2.293,88 mentre per i commercianti il minimale di 3.543,05 viene ridotto a 2.302,98.

Ai fini dell’accredito della contribuzione (per il calcolo della pensione) tornerebbe, quindi, a valere l’accredito dell’intero anno contributivo, per chi corrisponde contributi pari al reddito minimale previsto.

Anche in questa nuova versione, la possibilità di usufruire dello sconto deve essere richiesta con opzione da presentarsi esclusivamente con domanda telematica sul sito dell’inps, entro il 28 febbraio 2016. Tale domanda deve essere ripresentata anche da coloro i quali abbiano aperto la partita iva lo scorso anno e abbiano già presentato la domanda telematica per l’anno 2015.

Ecco il motivo dell’anticipo di questo post.

Se non hai ancora fatto, quindi, sei ancora in tempo per presentare la domanda per usufruire della agevolazione.

 

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3 Commenti

  1. Luigi

    Vale anche per chi è in regime minimi versione precedente a quella indiscussione? Ho aperto attività nel 2013.

    Rispondi
    • Carlotta

      Ciao Luigi,
      no, l’agevolazione per i contributi previdenziali viene concessa solamente a chi usufruisce del regime forfetario e non quello dei minimi.
      Buona giornata
      Carlotta

      Rispondi
  2. Giuseppe

    Buongiorno Carlotta,

    ma chi apre adesso la partita Iva con in regime forfettario (quella con agevolazione al 5% per i primi 5 anni), può accedere a questa detrazione ulteriore del 35% sulla quota contributiva anche se non ha un codice di artigiano o commerciante?

    ad esempio, il codice che prevede la quota di abbattimento al 78% o il 67% (altri codici e professioni mi pare)? Thanks.. Giuseppe

    Rispondi

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