Vediamo oggi quali sono nel dettaglio i requisiti per accedere al regime forfetario.
Prima di tutto possono accedere al regime forfetario:
– persone fisiche residenti in Italia esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– persone fisiche residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
I soggetti interessati sono ammessi al nuovo regime forfettario se, al contempo, nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a determinate soglie definite a seconda dell’attività svolta;
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o collaborazioni per un massimo di 5.000 €;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro (restano esclusi da questo conteggio gli immobili e i beni il cui costo unitario superi i 516,46 euro e i beni che vengono utilizzati sia per l’esercizio dell’impresa che per l’uso personale del contribuente vengono considerati solamente nella misura del 50%).
Soggetti esclusi
Restano esclusi dal nuovo regime forfettario:
– coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
– i non residenti ad eccezione di quelli indicati precedentemente
– chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
– chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
– i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Rispetto alla versione originaria, la legge di stabilità 2016 ha ampliato le possibilità di accesso al regime forfetario, in quanto sono state aumentate le soglie dei ricavi e compensi che ne limitano l’accesso.
Le soglie dei ricavi/compensi sono state aumentate di 10.000 € per tutte le attività e di 15.000 € per le attività professionali. I coefficienti di redditività sono invece rimasti gli stessi.
Di seguito la tabella con le modifiche alle soglie dei ricavi/compensi.
Gruppi di settore |
Soglia dei ricavi/compensi fino al 31.12.2015 |
Soglia dei ricavi/compensi dall’ 1.1.2016 |
Coefficienti di redditività |
||
1 |
Ind. Alimentari e bevande |
(10-11) |
€ 35.000 |
€ 45.000 |
40% |
2 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
€ 40.000 |
€ 50.000 |
40% |
3 |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
€ 30.000 |
€ 40.000 |
40% |
4 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82-47.89 |
€ 20.000 |
€ 30.000 |
54% |
5 |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
€ 15.000 |
€ 25.000 |
86% |
6 |
Intermediari del commercio |
46.1 |
€ 15.000 |
€ 25.000 |
62% |
7 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
€ 40.000 |
€ 50.000 |
40% |
8 |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi |
(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) |
€ 15.000 |
€ 30.000 |
78% |
9 |
Altre attività economiche |
(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (999 |
€ 20.000 |
€ 30.000 |
67% |
La legge di stabilità che ha istituito questo regime di favore alla fine del 2014 prevedeva, inoltre, che gli eventuali redditi da lavoro dipendente dovessero essere inferiori, nell’esercizio precedente, ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo a meno che il rapporto di lavoro non fosse cessato o la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi d’impresa non avesse superato i 20.000 euro.
Questo limite, fortunatamente, è stato ora eliminato e sostituito dalla norma che prevede l’esclusione dal regime forfetario solo nel caso in cui i redditi da lavoro dipendente eventualmente percepiti, nell’esercizio precedente, siano superiori a 30.000 €. La condizione è irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
Ti aspetto tra due lunedì, parleremo di come si calcola l’imposta sostitutiva!
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