08 Nov 2016

30 novembre 2016: tempo di versamento del secondo acconto imposte

Il 30 novembre 2016 scade il termine per il versamento del secondo acconto 2016 delle imposte risultanti da Unico 2016.

Si tratta di un obbligo che interessa chi ha chiuso la dichiarazione dei redditi Unico 2016 con un debito di imposta.

 

Quanto e quando si paga?

La misura dell’acconto dell’IRPEF (ma anche dell’IRAP, IVIE ed IVAFE e dell’imposta sostitutiva se utilizzi il regime dei minimi o il regime forfetario) è fissata al 100%.

In pratica paghi acconti per un importo pari al tuo debito di imposta dell’anno precedente.

Se dal calcolo risulta che l’importo dovuto a titolo di acconto è inferiore ad euro 257,52:

  • si paga in unica soluzione entro il 30 novembre

Se, invece, dal calcolo risulta che l’importo dovuto a titolo di acconto è superiore:

  • si paga una prima parte, pari al 40%, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (insieme al saldo delle imposte);
  • si paga la seconda parte, pari al restante 60%, entro il 30 novembre.

 

Se ritieni, è possibile commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che prevedi di determinare per l’anno di competenza. In questo caso, se fai un errore di valutazione e l’acconto che versi non è sufficiente, restano ferme l’applicazione delle sanzioni, e degli interessi maturati.

 

Come si paga?

I versamenti devono essere effettuati con il Modello di Pagamento F24 e con le seguenti modalità:
a) se il saldo finale è pari a ZERO (perchè hai dei crediti da utilizzare in compensazione): esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
b) se il saldo finale è di importo positivo e hai effettuato delle compensazioni: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa;
c) se il saldo finale è di importo superiore a mille euro: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa;
d) in tutti gli altri casi, tramite l’home banking della tua banca.

Se sei un soggetto senza partita IVA, potrai utilizzare il modello cartaceo da presentare in banca o in posta nel caso in cui tu debba versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

Io sto provvedendo ad inviare i modelli F24 ai miei clienti proprio in questi giorni.

Se hai qualche domanda da farmi scrivimela pure nei commenti.

ps: ecco qui la ricetta dei pancakes che utilizzo per le mie colazioni sportive: http://ricette.giallozafferano.it/Pancakes-allo-sciroppo-d-acero.html.

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Carlotta Cabiati

Carlotta Cabiati

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