25 Gen 2018

La nuova procedura per la detrazione Iva: come contabilizzare le fatture

Detrazione iva: novità in vigore dal 1 gennaio 2018

In seguito al Decreto Legge n. 50 pubblicato in gazzetta ufficiale ad aprile 2017, sono entrate in vigore modifiche sostanziali che interessano le modalità di registrazione contabile delle fatture di acquisto e la conseguente possibilità di detrazione dell’iva.

i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate sono arrivati pochi giorni fa con la circolare 1 del 17.01.2018.

 

La detrazione dell’Iva

 

Per poter esercitare il diritto alla detrazione – ossia in sintesi per poter “scomputare” l’iva pagata sugli acquisti dall’iva sulle fatture emesse – è indispensabile che:

•si sia in possesso della fattura di acquisto;

•si provveda a registrare contabilmente il documento nel registro di cui all’articolo 25 del D.P.R. 633/72, cioè nel registro iva degli acquisti.

Posso detrarre l’iva, quindi, solamente se ho registrato la fattura, di conseguenza il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con quello previsto per la registrazione del documento stesso.

Il termine ultimo per la registrazione della fattura di acquisto è il termine di presentazione telematica della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura.

Consideriamo ad esempio la fattura di un tuo fornitore datata 2017 e supponiamo che tu l’abbia ricevuta (via mail) nel 2018.

La detrazione spetta nella liquidazione periodica del 2018, cioè quella in cui il documento è stato registrato e il termine ultimo per la registrazione di questa fattura è il 30.04.2019, che è il termine entro cui deve essere inviata telematicamente la dichiarazione iva annuale relativa all’anno 2018.

Fino ad ora (prima delle modifiche del DL 50/2017) la prassi contabile prevedeva la possibilità di registrazione (con conseguente diritto alla detrazione) di una fattura datata 2017 ma ricevuta nel primi giorni del 2018, nell’ultima liquidazione iva mensile o trimestrale del 2017.

La deduzione del costo

L’interpretazione dell’Agenzia delle entrate della circolare n. 1/2018 risolve anche alcune perplessità che interessano i contribuenti in regime di contabilità semplificata.

Chi è in regime di contabilità semplificata, e ha optato per l’annotazione ai fini Iva quale momento per individuare la deduzione dei costi sostenuti, deduce il costo nel momento in cui avviene la registrazione della fattura di acquisto.

In pratica, chi ha fatto questa opzione (prevista dalla Legge di bilancio 2017) dedurrà il costo nel momento in cui la fattura di acquisto verrà registrata ai fini iva.

Una fattura di acquisto datata 2017, quindi, (ad esempio 20 dicembre) ricevuta nel corso del mese di gennaio 2018 può essere registrata nel registro degli acquisti nel corso del 2018 e potrò dedurre il relativo costo nello stesso 2018.

Siccome la nuova previsione normativa consente il diritto alla detrazione fino alla data di presentazione telematica della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura, può verificarsi questo ulteriore caso.

Supponiamo di considerare una fattura riferita ad una operazione effettuata nel 2017, ricevuta nei primi giorni del 2018 e registrata in contabilità nei primi quattro mesi del 2019 (entro il 30 aprile, data di scadenza della presentazione telematica della dichiarazione annuale iva relativa all’anno 2018).

In questo caso l’Agenzia sostiene che la registrazione della fattura deve essere fatta in un apposito sezionale (cioè una sezione separata dei registri iva) riferito alle fatture del 2018 e l’imposta deve essere indicata nel quadro VF del modello Iva riferito all’anno 2018 e detratta nel 2018, nonostante la registrazione sia avvenuta nel 2019.

Siccome la fattura è stata registrata contabilmente nei registri iva del 2019, però, la deduzione del relativo costo dovrà avvenire nel 2019, poiché l’imputazione nel 2018 riguarda esclusivamente il diritto alla detrazione ai fini Iva.

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