“Usufruisco del regime forfetario, la fattura elettronica interessa anche me?”
Ormai siamo agli sgoccioli.
Il 1 gennaio 2019 si parte. Entra ufficialmente in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le operazioni tra privati.
[Se vuoi sapere qualcosa di più su cos’è la fattura elettronica e come funziona puoi guardare il video del mio intervento al Freelance Camp di maggio, che trovi qui.]
Tra i soggetti esonerati risultano esserci in primis tutti i contribuenti che usufruiscono dei seguenti regimi agevolati:
- regime dei minimi/di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011)
- regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014.
Questo significa che se hai una partita iva e usufruisci di uno di questi due regimi non sei obbligato ad emettere fattura in formato elettronico ai tuoi clienti.
Puoi continuare a spedirla cartacea per posta, in pdf via mail o consegnarla a mano.
L’aspetto delicato, invece, è relativo alle fatture ricevute dai fornitori che potrebbero essere in formato elettronico (se il fornitore, ad esempio, non usufruisce di alcun esonero).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso non hai l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, SE non hai comunicato al fornitore il tuo indirizzo pec, oppure un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
In pratica se sei nel regime forfetario e:
- non comunichi al fornitore la tua pec
- non comunichi al fornitore il tuo codice destinatario (che potresti anche non avere se non ti sei attrezzato per la fatturazione elettronica)
→ allora non hai obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute del fornitore.
In questo caso, infatti, il tuo fornitore, obbligato ad emettere una fattura elettronica, dovrà inviarti via mail o carta la sua fattura anche in formato analogico.
Cosa si intende per conservazione delle fattura?
La disciplina fiscale prevede che, ai fini tributari, i documenti debbano essere conservati per un determinato periodo di tempo.
I documenti devono essere conservati in modo che siano consentite funzioni di ricerca, estrazione di informazioni quali ad esempio nome, cognome, c.f., partita iva. e devono avere determinate caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità.
L’esclusione dall’obbligo di conservazione per i soggetti minimi e forfetari presenta però una criticità.
Potresti, ad esempio, non aver comunicato al fornitore la tua pec e non aver comunicato alcun codice destinatario, ma il tuo fornitore potrebbe aver autonomamente cercato il tuo indirizzo pec nel registro pubblico INIPEC e inviato la sua fattura a quell’indirizzo.
A questo punto tu, inconsapevolmente potresti trovarti obbligato alla conservazione a norma di quella fattura.
La cosa è abbastanza paradossale e stiamo attendendo dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che escludano in ogni caso minimi e forfetari da questo obbligo.
Nel frattempo speriamo che anche la Legge di Bilancio arrivi finalmente in Gazzetta Ufficiale.
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