Se sei un soggetto Iva che esercita un’impresa, arte o professione sai che l’acquisto di carburanti deve (doveva) essere documentato ai fini iva attraverso la cosiddetta “scheda carburante”.
La documentazione delle operazioni di questi acquisti è, infatti, soggetta ad una specifica disciplina originariamente prevista da un Decreto del 1977, e successivamente modificata per semplificare l’adempimento.
La tenuta della scheda carburante consente:
- il diritto di detrarre (parzialmente) l’iva
- il diritto di dedurre (sempre parzialmente) il costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.
In sintesi le condizioni per la tenuta della scheda sono:
- gli acquisti di carburante devono risultare da apposite annotazioni eseguite su una scheda conforme al modello predefinito;
- in linea generale, i distributori non possono mai rilasciare la fattura ordinaria, ossia quella prevista dall’articolo 21 del decreto Iva, salvo specifiche eccezioni;
- la singola scheda deve essere collegata a un solo veicolo;
- la scheda deve contenere i riferimenti del veicolo, nonché la ditta, la ragione sociale ovvero il nome e cognome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva dell’utilizzatore;
- il distributore deve indicare in occasione di ogni rifornimento la data, il prezzo comprensivo dell’Iva, la denominazione dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto, nonché apporre la firma di convalida;
- ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, la scheda carburante ha valore mensile o trimestrale e deve essere annotata separatamente nel registro degli acquisti entro l’anno di rilevazione del costo;
- l’impresa o il professionista, che utilizza il mezzo, deve indicare sulla scheda il numero di chilometri così come risultanti dall’apposito misuratore del veicolo alla fine del mese o del trimestre di riferimento (non rilevano invece i chilometri percorsi nel periodo di riferimento).
Con il Decreto sviluppo del 2011, poi, è stata aggiunta una previsione normativa per chi effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
In questo caso non è obbligatoria la tenuta della scheda carburante.
In pratica, la norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo chi, in alternativa alla disciplina ordinaria, effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
I soggetti che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es. contanti) devono tenere scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.
Affinché valga l’esonero, vanno in ogni caso osservate le seguenti indicazioni:
- non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti. Tuttavia, se contestualmente all’acquisto di carburante vengono acquistati anche beni o servizi diversi, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione;
- le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché da ogni altro operatore finanziario, obbligato ad effettuare la comunicazione dei dati;
- le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
L’agenzia delle entrate ha specificato che il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto:
- data
- soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento,
- ammontare del corrispettivo.
Il contribuente può passare dal vecchio sistema di certificazione al nuovo sistema “elettronico” anche in corso d’anno, visto che i due metodi sono tra loro alternativi.
Però, in questo caso, a partire dal momento in cui avviene il passaggio – le operazioni di acquisto di carburante devono essere documentate “esclusivamente” mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Legge di bilancio 2018
Con lo scopo di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, la recente legge di bilancio ha aggiunto che:
“a partire dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità, ossia attraverso:
-
carte di credito;
-
carte di debito (bancomat);
-
carte prepagate;
emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati.”
Gentile dottoressa, vorrei capire se il pagamento con Satispay possa considerarsi un mezzo congruo per il fisco e, nel caso positivo, come si possa comunicarne gli importi carburante al commercialista. Sarei interessata a questa applicazione, quindi mi chiedo se possa essere utile anche in questo caso. Grazie mille,
Fabiana