Dal 1 luglio cambia la normativa sulle vendite on line.
La premessa è che la normativa è veramente complessa e che, secondo me, per semplificare, come al solito, poi si arriva a complicare moltissimo le cose.
Il tutto parte dalla Direttiva Iva europea, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 83/2021 (pubblicato in GU il 15 giugno 2021) che dal 1 luglio ha introdotto nuove regole per le vendite a distanza, e che comporteranno quindi modifiche significative delle procedure finora adottate.
Innanzitutto stiamo parlando di vendite di beni intracomunitarie nei confronti di clienti privati (è il caso di chi vende, ad esempio, un bene ad un3 client3 privat3 residente in Germania)
Esiste una soglia sotto la quale non serve fare niente di diverso da prima, e questa soglia è di euro 10.000 di vendite cumulative all’interno dell’UE.
Al superamento di questa soglia occorre “identificarsi fiscalmente” in ciascun paese ue dove si vende (è una procedura costosa e parecchio complicata, perchè è come se tu dovessi aprire una p.iva in ogni stato ue, per poter pagare l’iva in quel Paese)
L’alternativa è quella prevista dalla novità normativa, cioè l’iscrizione allo sportello OSS, che evita di doversi identificare fiscalmente in ogni paese, ma che comunque comporta i costi di iscrizione e di gestione dello sportello, prevedendo la predisposizione e l’invio di dichiarazioni iva trimestrali, nonchè il pagamento dell’iva su quelle vendite.
Lo scopo è questo.
Siccome ai fini iva, il fornitore (ad esempio tu, italian3 che vendi beni a clienti privati ue) deve applicare l’iva nello stato in cui si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione, la regola sarebbe che il fornitore dovrebbe pagare l’iva in ciascuno degli stati ue dove vende.
Proviamo a fare un esempio:
Io, artigiana residente in Italia, vendo un bene a un3 mi3 cliente residente in Germania.
Superata la soglia di euro 10mila, la vendita dovrebbe essere soggetta alla aliquota iva tedesca e quindi io dovrei “identificarmi fiscalmente” (= in sintesi aprire una posizione iva) in Germania e pagare l’Iva allo stato tedesco.
Supponiamo che io venda anche un bene a un’altr3 mi3 cliente che risiede in Spagna. In questo caso dovrei identificarmi fiscalmente anche in Spagna e pagare l’Iva allo stato spagnolo.
La nuova normativa mi consente, a partire dal primo luglio, di evitare questa doppia identificazione e di iscrivermi allo sportello OSS, riepilogando l’iva da versare cumulativamente per tutti i paesi in cui opero.
E’ tutto molto complesso.
Per non parlare del fatto che queste nuove regole, poi, interessano anche chi usufruisce del regime fiscale forfettario, cioè il regime agevolato.
Anche chi ha il regime fiscale forfettario, quindi, deve monitorare le vendite a clienti privati ue e procedere immediatamente all’iscrizione nel momento in cui dovesse superare la soglia dei 10 mila euro.
E questo vorrebbe dire pagare iva (che tra l’altro i forfettari solitamente non pagano) e fare liquidazioni iva trimestrali, con un incredibile aggravio di adempimenti.
Questo regime OSS è consentito non solamente a chi vende beni ma anche a chi presta servizi a privati consumatori residenti nell’ue (già soggetti al vecchio regime del MOSS).
Riepilogando, quindi, le operazioni sopra i 10.000 euro rilevano fiscalmente nel Paese del destinatario e, per assolvere l’Iva si può applicare il regime speciale Oss registrandosi in un unico stato membro.
In pratica, secondo me, per i piccoli è allucinante.
Vuol dire aumentare sensibilmente i costi di gestione e gli adempimenti, oppure in alternativa rinunciare a vendere all’estero.
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